Il diritto internazionale privato regola i rapporti giuridici del diritto civile, nei quali sia presente il c.d. “elemento di estraneità”, vale a dire il collegamento a un diritto straniero, è il caso ad esempio di un matrimonio contratto da cittadino/a italiano/a con cittadino/a straniero/a o il contratto tra due imprese di diversi paesi.
Gli stretti rapporti tra paesi diversi, dovuti sia all’appartenenza all’Unione Europea ma anche all’apertura al commercio internazionale, determinano e determineranno progressivamente l’instaurarsi di molteplici rapporti giuridici con elementi di estraneità.
In tali casi, è la norma di diritto internazionale privato, in Italia la legge 218/1995, a determinare l'applicazione del diritto di un determinato paese, a seconda della diversa fattispecie. E' pertanto possibile che un giudice italiano si trovi a dover applicare il diritto di un altro paese alla particolare fattispecie che deve giudicare.
I paesi appartenenti all’Unione Europea possono usufruire, almeno parzialmente, di un diritto che, in determinati settori, ritenuti evidentemente strategici o di particolare importanza sociale od economica da parte dell’Unione Europea, è stato o direttamente regolato mediante regolamenti o reso relativamente uniforme in virtù di direttive. Ciò, evidentemente, consente se non altro di avere una base comune e laddove le interpretazioni nei diversi paesi europei possano essere dubbie o divergenti, il ricorso alla Corte di Giustizia Europea consente un'interpretazione uniforme delle norme europee nei paesi facenti parte della Unione Europea.
E’ però opportuno fare presente che possono esservi, anche nell’ambito dell’Unione Europea, settori del diritto regolati nei singoli paesi europei in maniera talora anche molto differente. In tal caso è necessario avere la padronanza del diritto del paese straniero eventualmente applicabile in Italia.